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Statuto

Art. 1 – Costituzione

È costituita l’associazione culturale di promozione sociale senza scopo di lucro avente le caratteristiche di “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” (ONLUS), sotto la denominazione: “lemuseper-l’oro onlus”, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Capo III Art. 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente Statuto ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997

Art. 2 – Sede  

L’associazione ha sede legale a Napoli in Via Nicola Nicolini 68. Con delibera degli organi competenti possono essere istituite e soppresse sedi secondarie L’eventuale futuro trasferimento della sede legale, deliberato dall’assemblea dei soci, non comporta modifica dello statuto

Art. 3 – Finalità dell’Associazione

 L’Associazione intende perseguire le seguenti finalità, mirate a migliorare la qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sensoriali comunemente definite “disabili”: – Favorire l’integrazione e la relazione tra persone diversamente abili e normo-dotate  – Diffondere ed ampliare la cultura della  integrazione attraverso la pratica musicale,  letteraria, teatrale e artistica in genere.  – Promuovere progetti di assistenza sociale finalizzati all’accrescimento delle capacità individuali, al sostegno psicologico, all’autonomia sociale e comportamentale.  – Attivare progetti per l’inserimento sociale e lavorativo delle persone affette da patologie invalidanti e portatrici di disabilità.  A tal fine ed allo scopo del superamento dell’handicap, dell’accrescimento dell’autostima e dello sviluppo della relazione, l’Associazione si propone di:  – istituire laboratori ed attività mirate alla pratica musicale, teatrale, della danza e delle Arti in genere;  – proporre e promuovere attività di musicoterapia e di qualsiasi altra pratica terapeutica attraverso le pratiche artistiche;  – organizzare e/o partecipare, ai sensi dell’Art. 10 comma 5 del d. Lgs. 460/97 come attività connesse al raggiungimento delle finalità istituzionali, a concerti, spettacoli, mostre, proiezioni, rappresentazioni eventi di qualsiasi genere in cui i disabili possano esprimere le proprie potenzialità  – progettare percorsi per l’acquisizione dell’autonomia nella prospettiva del “dopo di noi”, ovvero di una possibile vita autonoma ed indipendente dei soggetti di cui alle finalità istituzionali alla morte dei loro parenti più prossimi. – stipulare protocolli d’intesa in collaborazione con Università, centri di alta ricerca scientifica, centri di riabilitazione e qualsiasi altro soggetto proponente per la realizzazione di convegni, dibattiti, seminari formativi per i genitori, gli educatori, gli operatori, i docenti impegnati nei progetti posti in essere  – stabilire rapporti con enti pubblici, privati ed organismi scolastici, allo scopo di realizzare progetti di integrazione educativa, sociale, ed occupazionale  – collaborare con enti, associazioni, organismi interessati allo studio ed alla ricerca sulle patologie invalidanti ed i loro risvolti comportamentali – promuovere e realizzare attività formative e laboratoriali finalizzate a possibili sbocchi lavorativi ed occupazionali per i propri soci diversamente abili e più in generale esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le iniziative idonee ai fini enunciati.

Art. 4 – Soci

 Il numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci tutti coloro (persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti) che ne condividano le finalità La qualità di associato è considerata a tempo indeterminato e si perde per decesso, dimissioni o esclusione. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  Per acquisire lo status di Socio è necessario:  – presentare al Consiglio Direttivo, che delibera in proposito, richiesta scritta di adesione. – accettare integralmente le norme statutarie ed eventuali regolamenti dell’Associazione; – versare la quota associativa annuale. La morosità nel pagamento della quota oltre il semestre può comportare l’esclusione con delibera del C.D. I soci si distinguono in: 1) I Soci Fondatori: componenti l’assemblea costituente  2) I Soci Ordinari: tutti coloro i quali versano la quota di iscrizione annuale  3) I Soci Onorari: quelli che per la loro competenza per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore dell’Associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e promosso gli scopi; 4) I Soci Juniores sono i Soci minorenni e quelli che, privi della capacità di agire ex articolo 2 cod. civ. sono sottoposti a tutela e curatela ai sensi degli articoli 343 e 424 codice civile. Detti soci hanno gli stessi diritti ed obblighi di quelli maggiorenni,con esclusione della possibilità di ricoprire cariche sociali; essi saranno ammessi a condizione che la richiesta scritta di adesione sia presentata e sottoscritta, oltre che dall’aspirante socio, dal genitore, dal tutore o dal curatore;

Art.5 – Diritti dei Soci  

I Soci, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il diritto:  – di partecipare all’assemblea;  di votare per la nomina degli organi sociali rimessi alla competenza dell’assemblea; – di votare per le modifiche statutarie; – di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni attuate dalla Associazione.  I Soci Juniores sono rappresentati in assemblea da uno dei genitori, dal Tutore o dal Curatore, i quali esercitano il diritto di voto in loro vece.

Art 6 – Doveri dei Soci  

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In particolare i Soci hanno i seguenti doveri:  – versare annualmente e periodicamente in modo regolare la quota associativa;  – contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;  – astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l’obiettivo della Associazione;  – versare eventuali quote integrative al solo scopo di realizzare i fini istituzionali.

Art. 7 – Esclusione e Recesso dei Soci

I Soci possono essere esclusi per i seguenti motivi: a) quando non ottemperino alle disposizioni dello Statuto, all’eventuale Regolamento o alle delibere prese dagli organi sociali;  b) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali;  c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.  Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo con apposita e motivata delibera. Le dimissioni volontarie sono consentite a qualsiasi socio. Il recesso va comunicato per iscritto e, sullo stesso, il Consiglio Direttivo delibera, entro due mesi dalla ricezione della istanza, la cancellazione dal Libro – Soci. In ogni caso, il socio receduto è vincolato agli obblighi sociali su lui gravanti per tutto l’anno di esercizio. In caso di decesso il socio viene automaticamente cancellato dal Libro- Soci.

Art. 9 – Organi sociali  

Gli organi dell’Associazione sono: –L’assemblea dei soci — Il consiglio direttivo — Il Presidente — Il Vicepresidente — Il Tesoriere

Art 10 – Assemblea dei Soci  

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci che si trovino in regola con il pagamento della quota associativa. L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua indisponibilità,dal Vicepresidente o da altro Consigliere delegato dal Presidente. Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario che dovrà redigere il verbale d’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.  La convocazione è fatta in via ordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno al fine di approvare il Rendiconto Economico e Finanziario ed il Bilancio Preventivo dell’anno in corso entro il 31 Marzo, nonché per approvare gli indirizzi ed il programma proposti dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea delibera sulla nomina o sul rinnovo delle seguenti cariche: Presidente, Tesoriere e Consiglio Direttivo. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, recante la data e l’ora della 1ma e dell’eventuale 2da riunione, nonché l’ordine del giorno dettagliato, viene comunicato mediante comunicazione scritta (a mano, fax, posta elettronica, SMS) a ciascun interessato dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, agli indirizzi ed ai recapiti risultanti dal Libro Soci. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati e delibera con la maggioranza di voti dei presenti. In seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. L’assemblea degli Associati ha luogo in via straordinaria ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione; le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera: – sulle richieste di modifica dello Statuto; – sullo scioglimento dell’Associazione; – sulla nomina del liquidatore;  – sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento cessazione ed estinzione dell’Associazione. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei Soci. Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea; delle riunioni della Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta: ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci. Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea che normalmente viene espresso per alzata di mano. A discrezione del Presidente, per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto. Le deliberazioni obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 11 – Consiglio Direttivo  

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (C. D.) composto da cinque a sette consiglieri nominati dall’Assemblea. Come il Presidente, i Consiglieri debbono essere scelti tra i Soci. Il C. D. dura in carica per tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del C. D. possono essere rinominati.  Il C. D. nomina, il Vice Presidente , nonché le persone alle quali vengono affidati incarichi connessi all’attività sociale, in esecuzione delle delibere assembleari e nel rispetto dello Statuto, regolamento e norme di legge. In caso di dimissioni di un componente del C. D., viene cooptato il primo dei non eletti dall’Assemblea dei Soci. Il C. D. si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei propri membri lo ritengano necessario e comunque almeno una volta all’anno. Il C. D. è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.  Le riunioni del C. D. devono essere convocate con comunicazione scritta a mano, fax, e-mail e S.M.S. inviati e/o consegnati almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza il C. D. può essere convocato per telegramma, S.M.S. o fax almeno due giorni prima della riunione. In caso di presenza di tutti i suoi membri, il C. D. si ritiene comunque validamente convocato. Le riunioni del C. D. sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri. Il C. D. delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti, sarà decisivo il voto del Presidente. Delle riunioni del C. D. verrà redatto verbale che verrà seduta stante riportato nello apposito registro, letto e sottoscritto dal Presidente e da un segretario nominato dai partecipanti ad ogni seduta. Ai membri del C. D., e per tale carica, non spetta alcun compenso. Il C. D. è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, ha il compito di: a) deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;  b) deliberare l’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci, fissare le quote di ammissione, i contributi associativi, le quote straordinarie e le modalità di versamento, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;  c) deliberare sull’esclusione e sul recesso dei soci;  d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;  e) deliberare sull’adesione e partecipazione della Associazione ad altre realtà associative, enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.  f) svolgere tutte le altre attività necessarie alla gestione sociale ivi compresi acquisti, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari,operazioni presso banche ed istituti di credito ed ogni altro ente pubblico o privato, stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, consentire ogni atto inerente ad ipoteche o trascrizioni.  Pertanto al C. D. sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ad eccezione di quanto espressamente riservato all’Assemblea dei Soci dal presente Statuto o dalla Legge.

Art. 12 – Presidente  

Il Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dall’Assemblea degli associati con votazione pubblica a maggioranza semplice. Il Presidente della Associazione dirige l’associazione con l’utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal C.D., ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio, ai sensi dell’ Art. 6 comma 2 della legge 383/2000, per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della Associazione secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente presiede e convoca le Assemblee dei soci ed il Consiglio Direttivo e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dei due Organi Sociali. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 13 – Vicepresidente  

Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente che fa le veci del Presidente ogni qualvolta questi sia impossibilitato alle sue mansioni. Il suo incarico dura tre anni con possibilità di rielezione.Subentra al Presidente dimissionario finché l’Assemblea dei Soci non ne elegge il successore.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere viene eletto dal Assemblea dei soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci, e svolge le seguenti funzioni: cura la tenuta della contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati, predispone i Rendiconti Economici e Finanziari ed i Bilanci Preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Dal rendiconto devono risultare le quote, i beni, i contributi, i lasciti ed ogni altro provento, le spese sostenute per voci analitiche nonché la situazione patrimoniale,economica e finanziaria della Associazione. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori o consulenti esterni all’Associazione.

Art. 15 – Patrimonio e Proventi

 Il patrimonio dell’Associazione è composto:  a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ONLUS; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;  c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti. I proventi della ONLUS sono costituiti:  a)dalle quote associative; b)dal ricavato dall’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;  c)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale (fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche enti privati, istituti di credito, fondazioni) d)da sovvenzioni, donazioni, erogazioni liberali e lasciti di terzi;  In caso di scioglimento della ONLUS, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 16 – Esercizio Finanziario e rendiconto  

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell’esercizio il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della ONLUS, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla ONLUS per i fini perseguiti.

Art 17 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati. L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.  a) – quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) – per le altre cause di cui all’art.27 c.c. Lo scioglimento viene deliberato dall’ Assemblea dei soci che nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri, preferibilmente tra i soci,

Art. 18 – Clausole finali  

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. – Presidente dell’Associazione – Vice Presidente dell’Associazione – Tesoriere dell’Associazione – Consigliere – Consigliere (Atto esente in modo assoluto dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 D. Lgs 460/97 e dell’art. 27- bis dpr 642/72)

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